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Associazione Centro Yoga Anahata
Via Scalabrini 19/21 (Ospizi Civili), 29122 Piacenza
http://www.centroanahata.org ............e-mail: info@centroanahata.org
contatti: .339 270 9918 (cell. Silvia) - 0523 336715 (segr. tel.)
 affiliata CSEN

STATUTO dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

“Centro yoga Anahata”

Sezione I - Denominazione, scopo, sede.

1 - E' costituita a sensi degli artt.36 e segg. c.c. e dell’ ART.90 LEGGE 289/2002 l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro yoga ANAHATA”, nel seguito per brevità definita "l'Associazione".
2 - L'associazione è costituita senza scopo di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
3 - Scopo istituzionale e oggetto sociale è la promozione dell'attività sportiva tramite l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche quali competizioni e campionati, compresa l’attività didattica e formativa tecnica nonché la realizzazione e la partecipazione ad eventi con lo scopo di promuovere tali attività nell'ambito della ginnastica finalizzata alla salute e al benessere secondo le metodologie dello yoga nelle sue varie accezioni e del pilates e secondo quanto indicato nelle affiliazioni Csen
4 - La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
5. - L'associazione, al conseguimento del suo scopo sociale potrà affiliarsi ad un ente di promozione sportiva e alle federazioni competenti.
6 - La sede associativa è fissata a Piacenza (PC) presso il “C.E.D. Cerri Maria in via Fulgosio al 20/a
7 - La variazione di sede nello stesso comune non comporta la variazione di questo statuto.
8 - L’associazione aderisce e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti dell’ente di promozione o federazione a cui intenderà affiliarsi.

Sezione II - Gli associati.

9 - In rispetto della ispirazione democratica del sodalizio tutti gli associati hanno pari diritti e doveri all’interno dell’associazione. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10 - Chi intende associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito.
11 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative.
12 - L'ammontare della quota associativa è determinata ogni anno dal Consiglio direttivo.
13 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone munite di buona moralità.
14 - In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
lo stesso esercitante la potestà parentale non può surrogarsi al minore nell'elettorato passivo all'interno della associazione.
15 - Le quote sociali non sono trasmissibili, compreso il trasferimento per causa di morte. E' esclusa la rivalutabilità della quota.
16 - Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie (da inoltrarsi al consiglio direttivo per iscritto);
b) morte
c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni gravi disonorevoli entro e fuori l’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione (quali a titolo di esempio non esaustivo la morosità delle quote annuali o l’operare contro i fini associativi).
Tale eventuale delibera del consiglio deve essere notificata al socio che ha a disposizione 30 gg. per ottemperare o presentare opposizione al consiglio stesso.
17 - Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Sezione III - Organi associativi.

18 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali hanno durata quadriennale. Nell'atto costitutivo vengono indicate le cariche per il primo quadriennio.
19 - L’assemblea dei soci è l’organo sovrano per la gestione democratica dell’associazione, essa può essere Ordinaria o Straordinaria.
20 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Nell’assemblea ordinaria si può avere una sola delega di rappresentanza e di voto per ogni socio.
21 - L’assemblea Straordinaria viene convocata qualora ce ne sia bisogno per deliberare su atti straordinari della vita associativa quali: variazione di statuto, scioglimento dell’associazione e elezioni straordinarie del presidente o del consiglio nel caso di dimissioni prima della scadenza del mandato. Nell’assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto tra i soci.
22 - La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
23 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data, l’ora la sede dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione, deve essere comunicata ai soci almeno dieci (10) giorni prima della sua effettuazione, via e-mail (o altri sussidi digitali), recante quanto sopra descritto, ovvero con l'affissione presso la bacheca associativa.
24 - L'assemblea in prima convocazione è validamente composta con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In caso non si raggiunga tale numero l'assemblea potrà avere una seconda convocazione entro 48 ore dalla prima, in questo caso sarà validamente costituita con qualunque numero di partecipanti aventi diritto al voto.
25 - Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza semplice.
26 - Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro verbali, custodito presso la sede sociale.
27- I membri del direttivo sono eletti a maggioranza semplice dall’assemblea ogni 4 anni con scrutinio segreto. Il Presidente può essere rieletto secondo i dettami di legge..
28 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi.
29 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
30 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il presidente il vicepresidente e il segretario.
31 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che provvede alla ordinaria amministrazione dell’associazione. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
32 - Le Riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate ogni qual volta ce ne sia necessità almeno 4 g.g. prima con ogni mezzo congruo a parte che sia riportante data certa. Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o a mezzo delibera da una riunione all’altra. Al termine di ogni assemblea il segretario dovrà redigere un verbale dell’assemblea stessa e delle eventuali delibere. Non sono ammesse deleghe per l’espressione del voto da parte dei membri del consiglio direttivo. E’ ammessa la partecipazione dei consiglieri anche attraverso mezzi di tele-presenza. La partecipazione per tele-presenza deve essere annotata a verbale e l’espressione del voto e/o eventuali interventi che vengano messi a verbale del consigliere in tele-presenza devono essere confermati con autonoma comunicazione del consigliere (e-mail) al segretario e allegata al verbale.
33 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.
34 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti, sponsorizzazioni , ed in merito all'ammissione e all’esclusione dei soci.
35 - Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare, entro 40 gg, l’assemblea straordinaria per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Sezione IV - Patrimonio, esercizio sociale, rendiconto e scioglimento.

36 - Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote suppletive derivanti dalle varie attività sportive svolte dall’Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di
Fondazioni, Associazioni;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, di terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.
37 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
38 - E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e accompagnare da una relazione del Presidente. L'Assemblea ordinaria deve approvare il rendiconto economico entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta consultabile presso la sede sociale.
39 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
40 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare in seduta straordinaria deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini sportivi. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente Statuto è approvato dai Soci .